CORTE D'APPELLO DI CATANZARO 
                           Sezione Lavoro 
 
    La Corte, riunita in camera di consiglio, cosi' composta: 
      1. dott. Emilio Sirianni, Presidente e relatore; 
      2. dott. Rosario Murgida, consigliere; 
      3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio, consigliere. 
    Nella causa in grado di appello iscritta al numero 2182 del Ruolo
generale affari contenziosi dell'anno 2012 e vertente; 
 
                                 Tra 
 
    Regione Calabria, in persona  del  Presidente  in  carica  legale
rappresentante  pro  tempore,  con  l'avv.   Massimiliano   Manna   -
appellante; 
 
                                  e 
 
    Gurnari Annunziato Antonio, con gli avvocati  Antonio  Pileggi  e
Giovanni Lacaria - appellato; 
    All'esito della camera di consiglio odierna,  ha  pronuncialo  la
seguente ordinanza ex art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  di
rimessione alla Corte costituzionale della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 33, L.R. Calabria del 27 dicembre  2016,  n.
43. 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    Con ricorso depositato presso la  cancelleria  del  Tribunale  di
Catanzaro, Gurnari  Annunziato  Antonio  esponeva:  di  essere  stato
assunto dall'Associazione di Divulgazione Agricola  «CapagriDap»  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato dal  28  giugno  2002;  che
tale Associazione si e' sciolta in data  12  luglio  2011;  di  avere
diritto, in base al  disposto  di  cui  all'art.  10  della  L.R.  n.
19/1999, come  modificato  dall'art.  13  della  legge  regionale  n.
22/2007 ed oggetto di interpretazione autentica  ad  opera  dell'art.
42, comma 4, legge regionale  n.  15/2008,  ad  essere  assunto  alle
dipendenze della Regione Calabria. Ha, pertanto, richiesto che  fosse
riconosciuto  il  proprio  diritto  all'immissione  nei   ruoli   del
personale dipendente della Regione Calabria. 
    Costituitasi, la Regione  Calabria  ha  chiesto  il  rigetto  del
ricorso, evidenziando come tale disposizione legislativa debba essere
necessariamente interpretata in senso costituzionalmente orientato e,
pertanto, giammai  come  legittimante  l'automatico  inserimento  dei
dipendenti delle associazioni  di  divulgazione  agricola  nei  ruoli
regionali, ma nel piu' limitato senso di un passaggio  di  competenza
gestionale alla Regione laddove non fosse possibile l'assegnazione ad
altra associazione del personale  di  quella  disciolta.  La  diversa
lettura proposta dal  lavoratore  ricorrente  ponendosi  in  evidente
contrasto con principio costituzionale del previo  concorso  pubblico
per l'accesso nei ruoli del pubblico impiego,  di  cui  all'art.  97,
quarto comma, della costituzione. 
    Al termine del giudizio, il  Tribunale  di  Catanzaro,  rilevando
come il ricorrente fosse stato assunto a  seguito  di  una  procedura
assimilabile ad un concorso pubblico indetto in data  8  aprile  2002
dalla «CopagriDap Calabria», ha accolto  il  ricorso  del  Gurnari  e
disposto il subentro della Regione Calabria nel pregresso rapporto di
lavoro,  rimarcando,  inoltre,  come  la  Regione  gia'   finanziasse
direttamente l'associazione nelle spese per i dipendenti, in  quanto,
pur essendo di natura privatistica, essa realizzava le  finalita'  di
cui  all'art.  11,  legge  regionale  n.   19/1999,   ossia   compiti
istituzionali dell'ente regionale. 
    Avverso tale  sentenza  promuove  appello  la  Regione  Calabria,
assumendo l'erroneita'  dell'interpretazione  della  disposizione  di
legge regionale proposta dal giudice di  prime  cure,  in  quanto  in
aperto contrasto con il principio costituzionale di cui all'art.  97,
posto che: in primo luogo, associazione ConfagriDAP  e'  soggetto  di
diritto privato e, pertanto, non legittimato ad  indire  un  concorso
pubblico; in secondo luogo, la pretesa  procedura  selettiva  che  ha
portato all'assunzione  del  ricorrente  nel  2002  non  puo'  essere
equiparata ad un pubblico concorso non essendone mai stata effettuata
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o sul B.U.R. 
    Nelle more del giudizio, nell'ambito della causa n. 54 del  Ruolo
generale affari contenziosi dell'anno 2013  avente  oggetto  analogo,
questa Corte, con ordinanza del 21  gennaio  2015,  ha  rimesso  alla
Corte costituzionale questione di costituzionalita' relativa all'art.
10, legge regionale n. 19/1999 cosi' come  modificato  dall'art.  13.
comma 1, legge regionale n. 22/2007, per contrasto con  gli  articoli
97 e 117 della costituzione. 
    Ritenuta l'opportunita' di  attendere  l'esito  del  giudizio  di
costituzionalita', la trattazione della causa e' stata  rinviata  per
la decisione. 
    L'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 248 del 25 novembre
2016, ha dichiarata l'illegittimita' costituzionale  delle  norme  di
legge regionale di cui all'ordinanza  di  remissione  per  violazione
dell'art. 97, quarto comma, della costituzione. 
    Alla successiva udienza di decisione, fissata per  il  27  giugno
2017, l'appellante Regione Calabria ha depositato copia dell'art.  33
della legge regionale n. 43 del 27 dicembre  2016,  alla  luce  della
quale  disposizione  ha  chiesto  che  fosse   pronunciata   sentenza
dichiarativa della cessata materia del contendere. Cio' in quanto, la
citata norma cosi' dispone: 
«Norma  in  materia  di  funzioni  delle  disciolte  associazioni  di
divulgazione agricola.»). 
    «A seguito dell'avvenuto scioglimento di tutte le associazioni di
divulgazione  agricola,  le  cui  funzioni  sono   state   nuovamente
trasferite alla Regione Calabria, ai sensi  dell'art.  1,  comma  89,
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle   citta'
metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e  fusioni  di  comuni),
cosi' come attuato dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno  2015,
n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino
delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56),  al  fine
di garantire l'espletamento delle attivita' connesse ed in assenza di
professionalita' adibite mio svolgimento delle suddette, il personale
proveniente  dalle  disciolte  associazioni,  gia'  in  servizio  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria,  ai
sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale  n.  15  del  2008
(Provvedimento  generale  di   tipo   ordinamentale   e   finanziario
(collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018 ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.  8)),
alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane collocato
nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti
al momento del subentro. nelle more della definizione delle procedure
di  selezione  pubblica  per  l'approvvigionamento   delle   suddette
professionalita', fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica.». 
    La norma, approvata appena un mese dopo la sentenza  n.  248/2016
con cui la Corte costituzionale ha affermato  l'illegittimita'  della
precedente disposizione avente contenuto del tutto analogo, ribadisce
la permanenza nei ruoli regionali  del  personale  proveniente  dalle
disciolte associazioni di divulgazione agricola. 
    Della pressoche' identica portata  delle  due  disposizioni,  del
resto, il legislatore regionale ha era  certo  ben  consapevole,  per
come emerge dalle dichiarazioni rese dal vice presidente della Giunta
regionale ed espressive  del  parere  dell'organo  di  governo  sulla
proposta di emendamento che mirava ad inserire la nuova norma (il cui
testo e' tratto dal verbale di resoconto integrale della  seduta  del
Consiglio regionale de 21 dicembre 2016, pubblicato sul sito internet
della Regione Calabria), che di seguito si riportano: 
«Su questo emendamento vorremmo fare due osservazioni:  la  prima  e'
una richiesta di parere al Collegio dei revisori sulla sostenibilita'
finanziaria e la coerenza con l'assetto  ordinamentale;  la  seconda,
pero', e' un'osservazione piu' di merito. 
    Qui  ci  troviamo  di  fronte  ad  una   sentenza   della   Corte
costituzionale del 25 novembre, che ha dichiarato incostituzionale la
legge del 1999 della Regione Calabria, che riguardava  i  divulgatori
agricoli - chiamiamoli cosi' -  e  l'ha  dichiarata  incostituzionale
perche' il passaggio  dalle  associazioni  all'assetto  organizzativo
della pubblica  amministrazione  si  e'  realizzato  senza  procedure
concorsuali. 
    In  realta',  la  situazione  dei   divulgatori   e'   abbastanza
articolata:  c'e'  un  gruppo   di   divulgatori   che   e'   entrato
nell'apparato  regionale,  da  tempo,  dal  1999  svolge  le  proprie
funzioni, c'e' un gruppo di divulgatori che aveva chiesto di  entrare
nell'apparato  regionale  e,  di  fronte   alla   risposta   negativa
dell'amministrazione, ha avviato un giudizio innanzi al Tribunale  di
Catanzaro, che ha sollevato la questione di costituzionalita',  anche
perche' segnalata nella memoria da parte dell'Avvocatura regionale  a
suo tempo e che ha portato al giudizio di costituzionalita'. 
    Quindi abbiamo un  gruppo,  quello  che  era  gia'  entrato,  che
subisce gli effetti della sentenza della  Corte  costituzionale,  per
cui viene meno la legge che ne  consentiva  l'ingresso  nell'apparato
amministrativo, e un altro gruppo che, volendo  entrare,  in  realta'
non potra' entrare proprio per questa legge. 
    La situazione e' molto delicata, perche' ci troviamo di fronte ad
un bilanciamento di situazioni: persone che da  molti  anni  lavorano
nell'amministrazione regionale, e una pronuncia di costituzionalita'. 
    Per quello che  si  comprende,  l'obiettivo  dell'emendamento  e'
quello di congelare la situazione al momento  esistente,  nelle  more
della  definizione  delle  procedure  di   selezione   pubblica   per
l'approvvigionamento delle stesse professionalita', quindi  cerchiamo
di contemperare questi due principi: la tutela dei  lavoratori  e  il
rispetto della sentenza della Corte costituzionale, se capisco  bene.
Questo,  pero',  probabilmente  portera'  ad  un'interlocuzione   col
Governo,  che  saremo  pronti  ad  affrontare,  ma  dobbiamo   essere
consapevoli che questa interlocuzione potrebbe portare anche  ad  una
impugnativa costituzionale; credo  sia  doveroso  nei  confronti  dei
lavoratori - di persone che gia' da molti  anni  lavorano  su  queste
posizioni - provare a trovare una soluzione che contemperi la  tutela
della loro professionalita' e del loro reddito, con la  tutela  e  il
rispetto dei principi della sentenza della Corte costituzionale. 
    Con questa cautela il parere della Giunta puo' essere favorevole,
ferma restando l'attesa del parere  del  Collegio  dei  revisori  dei
conti». 
    La fondatezza delle preoccupazioni  espresse  dal  rappresentante
della Giunta regionale nel corso dei  lavori  di  approvazione  della
norma di cui si  discute  e'  bene  illuminata  dalla  lettura  della
motivazione della sentenza n. 248/2016,  con  cui  il  giudice  delle
leggi ha dichiarato l'illegittimita'  dell'art.  10,  comma  secondo,
della legge regionale 19/99  (come  sostituito  dall'art.  13,  legge
regionale n. 22/2007), che aveva  previsto  l'originario  inserimento
nei ruoli regionali del personale proveniente dalle  associazioni  di
divulgazione agricola: 
«Questa Corte ha  affermato  in  numerose  occasioni  che  la  regola
costituzionale della necessita' del pubblico concorso  per  l'accesso
alle pubbliche  amministrazioni  va  rispettata  anche  da  parte  di
disposizioni che regolano il passaggio da soggetti  privali  ad  enti
pubblici (ex multis, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n.  227
e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del  2011,  n.  267
del 2010, n. 190 del 2005). 
    - L'art. 97, quarto comma Cost. risulta violato anche dalla norma
regionale oggetto del presente  giudizio.  Infatti,  da  un  lato  e'
pacifica la natura privatistica delle  associazioni  di  divulgazione
agricola menzionate dalla norma stessa, dall'altro l'art.  10,  comma
2, della legge reg.  Calabria  n.  19  del  1999  (come  interpretalo
autenticamente dall'art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del
2008) dispone il sub-ingresso della Regione Calabria nel rapporto  di
lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i  loro
dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica
alcuna specifica esigenza di interesse pubblico  che  giustifichi  la
deroga all'art. 97, quarto comma, Cost. non potendo  bastare  a  tale
fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, ne' l'interesse  alla
difesa dell'occupazione, ne' quello ad avere il personale  necessario
allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni
(sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52  del
2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005). 
    Va dunque dichiarala  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999,  come
sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge  regionale  n.  22  del
2007, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost.». 
    Profili di illegittimita'  che  si  ripresentano  immutati  anche
rispetto alla nuova norma approvata nel 2016. 
    Pacifico e', infatti, che la disciolta CapagriDAP fosse una  mera
associazione di  diritto  privato,  come  pure  che  nessun  pubblico
concorso sia alla base dell'assunzione del  ricorrente  da  parte  di
tale associazione, non potendosi in alcun modo condividere l'opinione
espressa al riguardo  dal  giudice  di  primo  grado,  posto  che  il
riferimento ad una procedura concorsuale,  e'  fondato  di  un  unico
documento (all. 4 del  fascicolo  di  parte)  costituito  dalla  mera
comunicazione,  inviata  al  ricorrente  da  parte   del   presidente
dell'associazione,  del   buon   esito   delle   esperite   procedure
concorsuali. 
    Procedure sulle cui modalita' di espletazione nulla risulta dagli
atti, ma che,  ancor  prima,  devono  ritenersi  ontologicamente  non
assimilabili ad un concorso pubblico per le ragioni gia'  evidenziate
dal Giudice delle leggi e che si ripropongono in termini identici nel
presente giudizio. 
    La  normativa  regionale  travolta   da   quella   pronuncia   di
incostituzionalita'   statuiva   che,   in   seguito    all'eventuale
scioglimento di una delle associazioni di  divulgazione  agricola,  i
lavoratori alle sue dipendenze avrebbero proseguito il loro  rapporto
con  un'altra   associazione   di   divulgazione   agricola   percio'
disponibile e che,  in  caso  contrario,  sarebbe  stata  la  Regione
Calabria a subentrare nel rapporto di lavoro, ai medesimi  termini  e
condizioni. Cosi determinando la migrazione  di  quel  personale  dal
settore privato a quello del pubblico impiego in mancanza del  previo
concorso  pubblico  o  di  una  procedura  selettiva  tendenzialmente
equipollente. 
    La nuova norma restaura l'identica violazione del  principio  del
concorso  pubblico  gia'  sanzionata  dalla   Corte   costituzionale,
statuendo che il personale inserito nei ruoli regionali in base  alle
disposizioni di legge travolte debba comunque  rimanervi  e,  per  di
piu' «alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro». 
    Per  di  piu'  la  ragione  adotta  a  fondamento  del   disposto
mantenimento nei ruoli regionali, ovvero la necessita'  di  espletare
«procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle (...)
professionalita'»  necessarie   allo   svolgimento   delle   funzioni
trasferite all'ente regionale e'  esattamente  quella  che  la  Corte
costituzionale ha espressamente dichiaralo  inidonea  a  giustificare
una deroga al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97,  4°
comma. 
    Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene pertanto il
Collegio  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
disposizione di cui all'art. 33 della legge regionale n.  43  del  27
dicembre 2016 per contrasto con l'art. 97 della costituzione, sia non
manifestamente infondata. 
    Quanto alla  rilevanza  della  posta  questione  di  legittimita'
costituzionale, e' sufficiente osservare che, venuta meno la  vigenza
ratio  temporis  (perche'  lo  scioglimento   dell'associazione   era
intervenuto  prima  dell'abrogazione  della  norma   da   parte   del
successivo art. 1 della legge regionale  n.  58/2012)  dell'art.  10,
legge regionale n. 19/1999, cosi come modificato dall'art. 13,  comma
1, legge regionale n. 22/2007, per effetto della  piu'  volte  citata
dichiarazione di illegittimita' costituzionale, l'esito del  giudizio
viene a dipendere unicamente dal disposto della nuova norma di  legge
regionale,  non  a  caso  posta  alla   base   della   richiesta   di
dichiarazione di  cessata  materia  del  contendere  formulata  dalla
stessa Regione appellante.